Statuto della Società Italiana di Anatomia patologica e di Citologia Diagnostica

Titolo Primo: generalità

Art. 1. Denominazione.

  1. L’Associazione è regolata dall’atto costitutivo, dal presente Statuto e dal Regolamento che – allegato al presente Statuto e da intendersi qui integralmente riscritto – ne costituisce parte integrante.
  2. Ai sensi dell’Art. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita l’Associazione denominata “Società Italiana di Anatomia patologica e di Citopatologia Diagnostica”, siglabile “S.I.A.P.E.C.”, avente carattere scientifico, apolitica e priva di scopo di lucro (“not for profit”).

Art. 2. Sede.

2.1.L’Associazione ha sede in Milano.

2.2. L’Associazione è domiciliata presso la sede del Presidente in carica. Il Consiglio Direttivo, all’inizio di ogni mandato, stabilisce entro il territorio nazionale eventuale diversa domiciliazione.

Art. 3. Autonomia e indipendenza dell’Associazione e dei legali rappresentanti.

3.1. L’Associazione persegue gli scopi, infra previsti all’art. 5, in modo autonomo e indipendente.

3.2. L’Associazione non esercita attività imprenditoriali né vi partecipa, ad eccezione di quelle svolte nell’ambito del programma nazionale di Educazione Continua in Medicina (ECM).

3.3. I legali rappresentanti dell’Associazione si attengono ai requisiti di autonomia e indipendenza anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad essa, al pari di quanto indicato per l’Associazione ai due sovraestesi comma.

Art. 4. Esclusione di finalità sindacali.

4.1. L’Associazione non attua, né direttamente né indirettamente, la tutela sindacale degli Associati essendo ciò espressamente escluso dalle finalità istituzionali come previsto all’infra esteso art.5.

Art. 5. Scopi.

5.1. L’Associazione persegue le seguenti finalità:

  1. promuove l’avanzamento delle conoscenze e lo sviluppo delle tecnologie diagnostiche nel campo dell’anatomia e istologia patologica e di citologia diagnostica;
  2. rappresenta e tutela i propri associati, in campo nazionale e internazionale, sul piano scientifico, professionale, giuridico e morale, restando espressamente escluso lo svolgimento di qualsiasi attività sindacale diretta o indiretta;
  3. promuove l’aggiornamento scientifico e professionale dei Soci attraverso programmi annuali di attività formativa ECM, nonché attraverso la stampa di periodici e pubblicazioni;
  4. collabora con gli organi amministrativi e di governo, locali e nazionali, e con le Autorità sanitarie nell’elaborazione di norme concernenti l’ambito dell’Anatomia ed Istologia Patologica e della Citopatologia Diagnostica;
  5. promuove l’elaborazione di Linee Guida per l’attività diagnostica e gestionale;
  6. promuove il coordinamento e lo sviluppo delle unità operative di Anatomia ed Istologia Patologica e Citopatologia Diagnostica in ambito regionale e nazionale;
  7. promuove protocolli di studio, ricerche di studio finalizzate anche in collaborazione con altre società e organismi scientifici;
  8. patrocina la costituzione di gruppi di studio con interessi culturali specifici di settore;
  9. promuove il miglioramento della didattica e dell’assistenza nel campo dell’Anatomia Patologica;
  10. promuove la definizione di standard qualitativi e l’adozione di sistemi di controllo di qualità nei laboratori di Anatomia ed Istologia Patologica e Citopatologia Diagnostica;
  11. promuovere la ricerca e la cultura relativa alla sicurezza nei laboratori di Anatomia ed Istologia Patologica e Citopatologia Diagnostica;
  12. stabilisce rapporti di collaborazione anche a livello internazionale con altre Federazioni o Società operanti nel campo dell’Anatomia Patologica;
  13. finanzia le attività sociali solo attraverso i contributi degli associati e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione di qualsivoglia finanziamento che possa anche astrattamente configurare conflitto di interesse diretto e/o indiretto con il S.S.N.;
  14. finanzia le attività ECM, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

Art. 6. Valori di democraticità e trasparenza.

6.1. L’Associazione persegue gli scopi indicati conformando le proprie attività a: (i) principi e valori di democraticità, peculiarmente con riferimento alla partecipazione dei Soci e alle elezioni degli Organi statutari, nonché con riferimento alle garanzie della votazione a scrutinio segreto e alla durata limitata nel tempo;(ii) principi di trasparenza, peculiarmente con riferimento ad adeguate forme di pubblicità sia all’interno della vita associativa sia all’esterno tramite pubblicazione.

6.2. La trasparenza è attuata quantomeno e necessariamente con pubblicazione, sul sito istituzionale dell’Associazione, dell’attività scientifica svolta, dei bilanci preventivi e consuntivi, degli incarichi retribuiti ferma restando l’esclusione di ogni retribuzione per gli incarichi sociali.

Titolo Secondo: soci

Art. 7. Soci: tipologia e requisiti.

7.1. I Soci della Associazione si distinguono in: Socio Ordinario, Socio Juniores, Socio Onorario.

7.2. Sono ammessi, senza limitazione alcuna, quali Soci Ordinari, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al terzo comma, appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina specialistica che operano nelle strutture e settori di attività del SSN, o in regime libero professionale, o con attività lavorativa nel campo dell’Anatomia patologica e della Citopatologia Diagnostica.

7.3.Per l’ammissione quale Soci Ordinari si richiede che gli istanti: (a) siano laureati in Medicina e Chirurgia ed in possesso della specializzazione in Anatomia Patologica o con titoli equipollenti; (b)dimostrino l’interesse agli scopi della Associazione desumibile dal proprio impegno professionale – risultante da adeguato curriculum – nel campo della Anatomia patologica o della Citopatologia diagnostica.

7.4. Sono ammessi, senza limitazione alcuna, quali Soci Juniores i soggetti che: (a) siano laureati in Medicina e Chirurgia e specializzati o specializzandi in Anatomia Patologica; (b) non abbiamo superato il trentacinquesimo anno d’età.

7.5.L’Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo, ha facoltà di nominare, quali Soci onorari: (i) Anatomopatologi stranieri o studiosi italiani di altra disciplina che abbiano reso servizi eminenti all’Associazione o che abbiano apportato contributi scientifici di grande rilievo nel campo dell’Anatomia patologica o delle Citopatologia Diagnostica; (ii) gli Anatomopatologi italiani che: (a) siano stati soci ordinari dell’Associazione per almeno 10 anni continuativi; (b) si siano ritirati dalla professione attiva; (c) abbiano svolto un ruolo importante a favore dell’Associazione; (iii) persone, enti, istituti e società che, in difetto di qualsivoglia conflitto di interessi, sostengano l’attività associativa con particolari contributi.

7.6. Lo status di Socio Onorario è permanente.

Art. 8. Status di socio.

8.1. I Soci Ordinari sono tenuti al versamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, di una quota associativa annua nella misura fissata dalla Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo.

8.2. I Soci Ordinari godono di elettorato attivo e passivo negli Organi della Associazione, secondo le modalità previste nel Regolamento. Non hanno elettorato passivo, e se eletti lo perdono, coloro che hanno subito condanne passate in giudicato in relazione all’attività dell’Associazione.

8.3. I Soci Juniores sono tenuti al versamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, di una quota associativa annuale pari alla metà di quella deliberata per i Soci Ordinari.

8.4. I Soci Juniores godono di elettorato attivo negli Organi della Associazione, secondo le modalità previste nel Regolamento. Godono altresì dell’elettorato passivo relativamente a tutti gli Organi con esclusione del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti. Non hanno elettorato passivo, e se eletti lo perdono, coloro che hanno subito condanne passate in giudicato in relazione all’attività dell’Associazione.

8.5. I Soci Onorari non sono tenuti al versamento di alcuna quota associativa e non godono dell’elettorato attivo né passivo.

8.6. E’ esclusa ogni retribuzione delle cariche sociali. E’ consentito unicamente il rimborso delle spese sostenute per l’adempimento di compiti statutari, previamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e successivamente documentate.

8.7. I Soci candidati alle cariche sociali sottoscrivono, al momento della candidatura, idonea dichiarazione sull’assenza di motivi ostativi all’eleggibilità nonché sull’assenza di conflitti di interesse con l’Associazione. Nel caso di insorgenza di conflitto di interesse in pendenza di carica sociale, il Socio eletto è tenuto a comunicarlo per iscritto al Presidente ed al Consiglio Direttivo il quale delibera in merito all’eventuale decadenza.

8.8. Cessa di far parte della Associazione il Socio che:

  • presenti dimissioni volontarie per iscritto;
  • invitato a regolarizzare il pagamento della quota associativa, venga dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo qualora non provveda entro il termine di giorni trenta;
  • non sia più in possesso dei requisiti di cui all’Art. 7 del presente Statuto, in base ai quali la domanda di ammissione era stata accolta;
  • abbia tenuto un comportamento deontologico in contrasto con gli scopi dell’Associazione.

8.9. Tutti i Soci hanno diritto a partecipare alle attività dell’Associazione, ad usufruire dei servizi offerti dalla stessa e ad accedere ai materiali conservati presso l’Associazione, alle condizioni fissate da apposito regolamento approvato dall’Assemblea Generale. Tutti i soci sono tenuti a collaborare con il Consiglio Direttivo per il raggiungimento delle finalità associative.

Titolo Terzo: organi dell’Associazione

Art. 9. Organi dell’Associazione.

9.1. Sono Organi Nazionali:

a) l’Assemblea Generale dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Segretario Tesoriere;

e) la Consulta Nazionale;

f) il Comitato Scientifico;

g) il Collegio dei Revisori dei Conti;

h) il Collegio dei Probiviri.

9.2. Sono, inoltre, previsti e disciplinati organismi consultivi, organizzativi ed esecutivi, quali:

a) il Comitato di Citopatologia;

b) il Comitato per le attività internazionali.

9.3. Sono Organi Regionali, o provinciali di Provincia autonoma:

a) le Assemblee Regionali o di Provincia Autonoma;

b) il Segretario Regionale o di Provincia Autonoma;

c) i Consiglieri Regionali o di Provincia Autonoma.

9.4. Gli Organi dell’Associazione che sono elettivi hanno durata limitata ad un triennio.

9.5. Le elezioni alle cariche sociali si svolgono secondo le modalità riportate dal Regolamento nell’osservanza dei principi di elezione democratica con votazione a scrutinio segreto.

Art. 10. Assemblea Generale dei Soci.

10.1.L’Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo della Associazione; è costituita da tutti i Soci, che si esprimono esercitando il proprio diritto di voto nell’ambito dei poteri attribuiti dal presente Statuto e secondo le norme del Regolamento.

10.2. L’Assemblea Generale dei Soci:

  • approva lo Statuto, il Regolamento, e le modifiche dell’uno e dell’altro, le quali possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci;
  • approva la relazione annuale;
  • elegge con votazione a scrutinio segreto il Presidente (President-Elect)i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori dei Conti, della Consulta Nazionale secondo le norme di Regolamento;
  • stabilisce le linee politico-programmatiche delle attività della Associazione;
  • stabilisce la sede e i temi dei Convegni Nazionali di Studio della Associazione;
  • delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, l’importo della quota associativa annua;
  • ratifica l’elezione dei tre Coordinatori per le attività gestionali scelti con le modalità indicate nell’art.21;
  • approva il Bilancio Consuntivo annuale;
  • approva il Bilancio Preventivo annuale;
  • su proposta del Consiglio Direttivo nomina i Soci Onorari e conferisce i titoli di benemerenza della Associazione;
  • ratifica le deliberazioni adottate d’urgenza dal Consiglio Direttivo in materia di competenza dell’Assemblea.
  • revoca la delega eventualmente affidata ai componenti del Consiglio Direttivo su proposta di almeno due terzi dei Soci presenti oppure su proposta di almeno due terzi dei componenti il consiglio direttivo.

10.3. L’Assemblea Generale dei Soci è convocata dal Presidente, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo posta elettronica non certificata a ciascun socio e pubblicata sul sito web dell’Associazione con almeno tre settimane di preavviso. L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l’anno. Può riunirsi in seduta straordinaria nei seguenti casi: (a) ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno; (b) su richiesta di almeno un terzo dei Soci, per mozione presentata alla Consulta Nazionale e da questa approvata con la maggioranza dei due terzi dei presenti. Si riunisce, altresì, in seduta straordinaria nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo di cui all’Art. 23 del presente Statuto, per il rinnovo dell’intero Consiglio e dei Collegi. In tale evenienza, l’Assemblea ha facoltà di anticipare, o protrarre non oltre un anno, la scadenza del mandato del Consiglio Direttivo di nuova nomina e, con questi, dei membri dei Collegi. L’Assemblea straordinaria tratta soltanto gli argomenti per i quali è stata convocata.

10.4. L’Assemblea Generale dei Soci, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei Soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

10.5. L’Assemblea è presieduta da un Socio, nominato in apertura dei lavori su proposta del Presidente della Associazione. L’Assemblea nomina altresì un Segretario.

10.6. Il Presidente dell’Assemblea ne accerta la validità e ne regola lo svolgimento ordinato secondo quanto previsto dal Regolamento.

10.7. Il voto può essere espresso con scheda segreta o per alzata di mano. Il voto viene espresso con scheda segreta: (a) per le elezioni delle cariche sociali; (b) per decidere su qualsiasi altro argomento, qualora ciò sia richiesto dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno un quarto dei Soci Ordinari, Juniores, Onorari e Sostenitori. Le elezioni delle cariche associative nazionali si svolgono in sede assembleare secondo le modalità stabilite dal Regolamento. Il voto può essere espresso per alzata di mano in tutti gli altri casi.

10.8. Non hanno diritto di voto i Soci che non risultano in regola con il versamento delle quote annue.

10.9. Sono esclusi dall’eleggibilità alle cariche sociali coloro che abbiano subito condanne passate in giudicato in relazione all’attività dell’Associazione.

Art. 11. Consiglio Direttivo.

11.1. Il Consiglio Direttivo è l’organo direttivo della Associazione.

È costituito da quindici membri e precisamente:

1. il Presidente effettivo (PresidentElect del triennio precedente);

2. il PastPresident;

3. il Presidente eletto (PresidentElect), scelto alternativamente tra un Ospedaliero ed un Universitario, votato da tutti i Soci aventi diritto al voto;

4. tre membri coordinatori della Consulta Nazionale;

5. quattro membri eletti con votazione unica e segreta da tutti i soci aventi diritto al voto;

6. due membri, con la qualifica di Coordinatori del Comitato di Citopatologia, eletti con scrutinio segreto ai sensi dell’art. 7 del Regolamento;

7. un membro ospedaliero, con votazioni riservate ai soli Soci Ordinari ospedalieri;

8. un membro universitario, con votazioni riservate ai soli Soci Ordinari universitari;

9. il rappresentante dei Soci Juniores eletto dai soli Soci Juniores.

11.2. L’Assemblea Generale dei Soci elegge ogni tre anni i membri del Consiglio Direttivo con la eccezione del precedente President-Elect che diviene automaticamente Presidente effettivo dell’Associazione, e dei Coordinatori del Comitato per le attività gestionali indicati dalla Consulta Nazionale. Non può essere votato nel Consiglio Direttivo un membro che vi abbia comunque partecipato per due trienni consecutivi; egli è per altro rieleggibile dopo un triennio senza cariche. In caso di posto vacante nel Consiglio Direttivo subentra a completarne il mandato come membro il Socio che, fra i non eletti nella stessa lista, ha ottenuto il maggior numero di voti nella relativa elezione dell’Assemblea Generale. Sono eleggibili nel Consiglio Direttivo solo i Soci Ordinari, iscritti all’Associazione da almeno tre anni e per la carica relativa il Socio Juniores iscritto all’associazione.

Art. 12. Attribuzioni del Consiglio Direttivo.

12.1. Il Consiglio Direttivo si occupa di tutte le questioni riguardanti l’Associazione ed in particolare:

  • guida, rappresenta e amministra l’Associazione con i suoi membri;
  • elegge nel proprio seno il Segretario-Tesoriere dell’Associazione;
  • sviluppa l’attività dell’Associazione, esaminando proposte e promuovendo iniziative tendenti al conseguimento dei fini dell’Associazione;
  • promuove e organizza riunioni scientifiche di aggiornamento per i Soci;
  • stabilisce la sede del Congresso Nazionale Triennale;
  • delibera sulle ammissioni di nuovi Soci;
  • propone all’Assemblea la nomina di nuovi Soci Emeriti e Onorari;
  • delibera sulla decadenza dalla qualifica di Socio;
  • amministra i beni dell’Associazione ed autorizza le spese straordinarie;
  • istituisce o sopprime sedi secondarie, uffici e rappresentanze;
  • delibera il Regolamento Generale dell’Associazione;
  • delibera la sede dell’Associazione;
  • nomina il Direttore Scientifico della Rivista ufficiale della Associazione;
  • propone le modifiche di Statuto;
  • propone l’istituzione di Gruppi di Studio, Comitati o Commissioni, nominandone il Coordinatore, per la progettazione e l’esecuzione di ricerche e altre iniziative consone alle finalità dell’Associazione, ove occorrente anche stanziando fondi ad essi destinati;
  • ratifica la costituzione delle Sezioni Regionali e la elezione da parte delle Assemblee Regionali dei Segretari e dei Consiglieri regionali;
  • coordina l’attività dei gruppi secondo quanto previsto da apposito regolamento.
  • esamina le domande di iscrizione dei nuovi Soci, ne delibera l’accettazione o il rigetto e ne riferisce all’Assemblea; in caso di rigetto, almeno un quinto dei presenti all’Assemblea Generale può chiedere, in proposito, al Consiglio medesimo il riesame della domanda di iscrizione rigettata;
  • delibera la cessazione dello status di Socio e ne riferisce all’Assemblea;
  • delibera la decadenza degli eletti alle cariche sociali in caso di insanabili conflitti di interesse; almeno un quinto dei presenti all’Assemblea Generale, nella prima seduta successiva, può chiedere al Consiglio medesimo il riesame della delibera di decadenza;
  • propone all’Assemblea l’ammontare della quota associativa annua;
  • redige la relazione annuale sull’attività svolta dall’Associazione e il rendiconto finanziario con il Bilancio Consuntivo;
  • predispone il Bilancio Preventivo in funzione delle quote associative in vigore e delle eventuali ulteriori disponibilità economiche esistenti o previste;
  • dopo l’approvazione dei Bilanci da parte dell’Assemblea, cura che ad essi venga data adeguata pubblicità, attraverso la loro pubblicazione sul sito web dell’Associazione;
  • amministra il patrimonio dell’Associazione avvalendosi dell’opera del Tesoriere;
  • decide la convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria e della Consulta Nazionale, stabilendone l’ordine del giorno e inserendo tra gli argomenti anche quelli richiesti con motivazione formale dai Delegati Regionali;
  • indìce e gestisce i Convegni Nazionali di Studio della Associazione;
  • decide la costituzione di gruppi di studio, di lavoro, di propaganda, nominandone i componenti, fissandone il campo d’azione e coordinandone l’attività;
  • nomina il Comitato Scientifico, composto di almeno tre membri interni o esterni all’Associazione, in conformità a quanto infra disposto;
  • nomina le delegazioni da inviare a Congressi e Convegni nazionali e internazionali, definendone il mandato;
  • cura che venga data la più ampia diffusione alle attività scientifiche e formative dell’Associazione attraverso la loro pubblicazione sul Bollettino e sul sito web dell’Associazione;
  • propone all’Assemblea le modifiche di Statuto e di Regolamento;
  • decide l’istituzione delle Delegazioni Regionali ed il loro eventuale scioglimento, riferendone all’Assemblea;
  • in caso di inadempienza degli Organi regionali, dà mandato al Presidente di convocare le Assemblee Regionali in seduta straordinaria e delibera, in caso di comprovata urgenza, in materia di competenza dell’Assemblea, sottoponendo le decisioni a ratificati quest’ultima in occasione della sua prima convocazione;
  • delibera le norme per la partecipazione alle attività formative e/o informative dell’Associazione di Tecnici di laboratorio biomedico, di Laureati in Biologia e Biotecnologia operanti nei servizi di Anatomia patologica e di Laureati in Medicina e Chirurgia specializzati in altre discipline.

Art. 13. Riunioni del Consiglio Direttivo.

13.1. Nella prima riunione il Consiglio Direttivo, convocato dal Presidente uscente, elegge fra i propri membri Soci Ordinari, il Segretario-Tesoriere e affida ai singoli consiglieri i compiti specifici previsti dal regolamento.

13.2. Per le successive riunioni il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno cinque Consiglieri.

13.3. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente almeno due volte all’anno.

13.4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei membri. Tutte le delibere devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

13.5. In caso di parità nelle votazioni del Consiglio Direttivo il voto del Presidente vale doppio.

13.6. Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo esperti, consulenti e Soci che abbiano particolare competenza sugli argomenti all’ordine del giorno con esclusione della riunione in cui viene effettuata l’elezione delle cariche sociali.

13.7. Il membro del Consiglio Direttivo, che non partecipa per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza comprovati motivi inviati per iscritto al Presidente, si intende decaduto dalla carica e sostituito dal primo dei non eletti.

Art. 14. Presidenti.

14.1. Presidente effettivo

Il Presidente effettivo (denominato breviter Presidente)rappresenta legalmente l’Associazione:

  • presiede il Congresso Nazionale triennale.
  • previa consultazione dei membri del Consiglio Direttivo e salva successiva ratifica da parte dello stesso, decide delle cose urgenti.
  • promuove l’attuazione delle delibere dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo;
  • convoca l’Assemblea Generale dei Soci;
  • convoca la Consulta Nazionale almeno una volta all’anno e la presiede;
  • convoca il Consiglio Direttivo almeno due volte all’anno e lo presiede;

14.2. Il Presidente al termine del proprio mandato triennale acquisisce automaticamente la qualifica di Past-President (Presidente Precedente) per il successivo triennio.

14.3. Il Presidente può delegare il President-elect (Vice-Presidente) o un membro del Consiglio Direttivo a sostituirlo per singoli atti.

14.4. Past-President

Il Past-President non può essere rieletto membro del Consiglio Direttivo se non sono trascorsi tre anni dalla scadenza della sua ultima carica. Svolge le funzioni di referente dei vari gruppi di studio.

14.5. President-elect

Il President-elect assume la funzione di Vice-Presidente dell’Associazione a decorrere dall’elezione, e assume la carica di Presidente effettivo dell’Associazione dopo tre anni. Durante il primo mandato coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce per singoli atti, in caso di assenza o di impedimento.

14.6. In caso di vacanza della carica di Presidente, il Vice-Presidente assume tale carica pro-tempore per le mansioni ordinarie.

Art. 15. Segretario-Tesoriere.

15.1. Il Segretario-Tesoriere dura in carica tre anni e coadiuva il Presidente nell’organizzazione dell’attività dell’Associazione, provvede a redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e, d’intesa con il Presidente, a sottoporli alla sua approvazione nella seduta successiva; egli tiene la corrispondenza ordinaria con i Soci e informa il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo sulle questioni di maggior rilievo.

15.2. Il Segretario-Tesoriere è il consegnatario dei beni dell’Associazione e dell’archivio dei documenti contabili; tiene l’elenco aggiornato dei Soci, verificando l’avvenuto pagamento delle quote annuali di associazione; prepara il bilancio consuntivo annuale e lo presenta, con i documenti contabili relativi, al Consiglio Direttivo.

15.3. Il Segretario-Tesoriere, su indicazione del Consiglio Direttivo, redige il bilancio preventivo annuale e lo sottopone all’esame del Consiglio stesso per l’approvazione.

15.4. Il Segretario-Tesoriere può incaricare persona/ente di sua fiducia per lo svolgimento di incarichi di carattere segretariale o amministrativo-contabile, fermo restando il limite dell’assenza di conflitti di interesse con l’Associazione.

Art. 16. Consulta Nazionale.

16.1. La Consulta Nazionale è organo consultivo del Consiglio Direttivo e funge da raccordo con le sezioni regionali. Essa è composta dai Segretari e dai Consiglieri eletti tra i Soci Ordinari dalle rispettive sezioni regionali con le modalità infra indicate.

16.2. Viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga necessario per gli scopi indicati al primo comma e per la elezione dei Coordinatori di cui al successivo comma, e comunque almeno una volta all’anno.

16.3. Ogni triennio con votazione segreta vengono eletti tre Coordinatori per le attività gestionali con modalità che consentano preferibilmente la rappresentanza delle principali aree geografiche (nord, centro, sud e isole).

16.4. I tre Coordinatori fanno parte di diritto e a tutti gli effetti del Consiglio Direttivo.

Art. 17. Il Comitato scientifico.

17.1. Il Comitato scientifico è composto da almeno tre e non oltre sette membri, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio direttivo anche contestualmente alla votazione dei componenti.

17.2. I componenti sono nominati dal Consiglio direttivo per la durata di tre anni, e possono essere rinominati una sola volta se consecutiva, tra soggetti interni o esterni all’Associazione purché dotati di curriculum di alta qualificazione e pertinente. La nomina avviene per effetto di votazione a scrutinio segreto; ciascun votante esprime due preferenze e i candidati risultano nominati secondo l’ordine dei voti conseguiti.

17.3. Il Comitato scientifico, al proprio interno, elegge il Presidente e nomina il Segretario. Il Presidente cura la convocazione in riunione ordinaria due volte all’anno, e a richiesta del Consiglio direttivo.

17.4. Il Comitato scientifico:

  • effettua la verifica e il controllo della qualità delle attività svolte, nonché della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale;
  • relaziona annualmente al Consiglio Direttivo;
  • può regolamentare la propria attività su quanto non disciplinato dal presente articolo.

Art. 18. Collegio dei Revisori dei conti.

18.1. Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre membri eletti tra i Soci Ordinari e Onorari per un triennio dall’Assemblea Generale. I membri del Collegio dei Revisori dei conti sono rieleggibili.

18.2. Il Collegio dei Revisori dei conti controlla la regolarità degli atti amministrativi dell’Associazione, esprime parere sul bilancio preventivo preparato dal Segretario -Tesoriere, e convalida il rendiconto finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo.

Art. 19. Collegio dei Probiviri.

19.1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti tra i Soci per un triennio dall’Assemblea Generale. I membri del Collegio dei Probiviri sono rieleggibili.

19.2. Il Collegio dei Probiviri, su richiesta del Consiglio Direttivo, esprime parere motivato circa le questioni che comportano la eventuale decadenza da Socio in base all’articolo 8.

19.3. In caso di gravi vertenze tra i Soci, il Collegio dei Probiviri può intervenire su richiesta del Consiglio Direttivo o dei Soci interessati con funzioni arbitrali o consultive.

Art. 20. Comitato di Citopatologia.

20.1. L’Assemblea generale elegge i due Coordinatori del Comitato di Citopatologia.

20.2. I Coordinatori scelgono fra i Soci gli esperti componenti il Comitato e li propongono al Consiglio Direttivo che ne ratifica la nomina.

20.3. Il Comitato ha compiti consultivi, organizzativi ed esecutivi in ambito di competenze e iniziative di Citopatologia.

Art. 21. Comitato per le attività internazionali.

21.1. Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri componenti il Coordinatore delle attività internazionali. Il Comitato ha il compito di curare e sviluppare i rapporti con gli organismi internazionali del settore.

Art. 22. Sezioni Regionali.

22.1. L’Associazione è organizzata perifericamente in Sezioni Regionali la cui sede è designata dal Segretario Regionale eletto.

22.2. Ogni Regione o Provincia Autonoma dispone di un Segretario e di due Consiglieri per un numero di Soci Ordinari inferiore a venti, di quattro Consiglieri per un numero da venti a quaranta, di sei Consiglieri per un numero di Soci da quaranta a sessanta, di otto Consiglieri per un numero superiore a sessanta. Qualora vi sia una aggregazione istituzionalizzata (ad esempio per Regioni e Province autonome con un numero relativo di Soci) le Sezioni potranno prevedere dei Presidenti e dei vice-presidenti in relazione al numero delle aggregazioni.

22.3. Il Segretario Regionale e i Consiglieri Regionali sono eletti con votazione a scrutinio segreto dalla Assemblea Regionale dei Soci residenti nella Regione o Provincia Autonoma con schede separate.

22.4. Il Segretario Regionale nomina tra i Consiglieri eletti un Vice-Segretario.

22.5. Sono elettori i Soci Ordinari e Juniores in regola con la quota associativa annuale.

22.6. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto con cadenza triennale nei termini indicati dal Consiglio Direttivo Nazionale; è ammessa una sola delega per ciascun Socio votante.

22.7. Il verbale delle assemblee elettive regionali e l’esito delle votazioni devono essere trasmessi al Consiglio Direttivo Nazionale per la ratifica.

Art. 23. Cessazione e decadenze.

23.1. Il Presidente cessa dalla propria funzione per: (a) dimissioni; (b) mozione di sfiducia approvata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza qualificata di almeno cinque voti.

23.2. Il Consiglio Direttivo cessa dalla propria funzione per: (a)contestuali dimissioni di almeno cinque dei suoi membri; (b) mozione di sfiducia approvata a maggioranza dall’Assemblea Generale dei Soci; (c) mancata approvazione del Bilancio Consuntivo; (d) mancato conseguimento della nomina di Presidente in tre sedute consecutive, da tenersi nell’arco di due mesi.

23.3. La decadenza del Consiglio Direttivo comporta la contestuale decadenza dei Collegi.

23.4. I Membri del Consiglio Direttivo cessano la propria funzione per: (a) dimissioni; (b) assenza ingiustificata in tre sedute consecutive del Consiglio; (c) deliberazione di decadenza per intervenuto conflitto di interessi.

Titolo Quarto: esercizio e patrimonio.

Art. 24. Esercizio sociale.

24.1. L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

24.2. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo redige il Rendiconto Economico Finanziario (Bilancio)dell’anno precedente ed il Rendiconto Preventivo del nuovo anno. Il Rendiconto annuale sarà sottoposto all’assemblea dei Soci per l’approvazione. Gli eventuali residui attivi di gestione risultanti dal bilancio consuntivo saranno destinati al Fondo Comune.

Art. 25. Patrimonio.

25.1. L’Associazione provvede al finanziamento delle proprie attività:

    • con eventuali lasciti e donazioni ed ogni altro provento destinato all’attività.
    • con le rendite del patrimonio
    • con le quote associative pagate dai Soci

25.2. Il fondo patrimoniale è costituito da:

    • eventuali residui attivi di precedenti esercizi esplicitamente destinati al patrimonio.
    • eventuali lasciti e donazioni esplicitamente destinati ad incremento del patrimonio;
    • beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione nonché titoli e quote di partecipazione in Società ed Enti;

Titolo Quinto: norme finali

Art. 26. Modificazioni dello Statuto e del Regolamento.

26.1. Il presente Statuto può essere modificato su proposta del Consiglio Direttivo o di un quinto dei Soci aventi diritto al voto.

26.2. Le modifiche al presente Statuto ed al relativo Regolamento sono deliberate dall’Assemblea Generale dei Soci, convocata in occasione dei Convegni Nazionali di Studio o in seduta straordinaria con le modalità previste all’art. 10 del presente Statuto, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai Soci presenti al momento della votazione, dietro proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo dei Soci.

Art. 27. Scioglimento dell’Associazione.

27.1. Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall’Assemblea Generale dei Soci convocata in seduta straordinaria. La deliberazione è valida se adottata con la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti espressi dai Soci presenti. Nel caso in cui la delibera non possa avere luogo per insufficienza del numero delle presenze, il Consiglio Direttivo indice – non prima di sessanta giorni – una Assemblea Straordinaria di seconda convocazione, la quale può deliberare sullo scioglimento dell’Associazione a maggioranza di voti dei presenti in proprio o per delega.

27.2. In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e fissando le modalità di liquidazione.

27.3. Il Fondo Comune e gli eventuali residui attivi della liquidazione dovranno essere devoluti ad altra Associazione o ente di diritto pubblico aventi finalità culturali analoghe a quello dell’Associazione.

27.4. La proposta di devoluzione avanzata dal liquidatore dovrà essere approvata dall’Assemblea dei Soci con la maggioranza dei presenti.

27.5. È fatto divieto di ripartire tra i Soci, in qualsiasi forma, il Fondo Comune o gli eventuali residuii attivi della liquidazione.

Art. 28. Affiliati.

28.1. L’Associazione potrà rivolgere la propria attività formativa e informativa, in conformità alle previsioni contenute i regolamenti, anche a Tecnici di laboratorio biomedico iscritti all’AITIC, ai laureati in Biologia e Biotecnologie operanti nei servizi di Anatomia Patologica, ai Laureati in Medicina e Chirurgia specializzati/specializzandi in altre discipline interessati alle problematiche anatomo-patologiche, i quali si impegnino al rispetto dei regolamenti medesimi deliberati dal Consiglio Direttivo. Tali soggetti vengono, per brevità, denominati Affiliati.

28.2. Gli Affiliati non ricoprono la qualità di Soci dell’Associazione; godono delle attività, formative e informative, dell’Associazione e partecipano alla progettazione delle stesse solo in funzione propositiva.

28.3. Il Consiglio Direttivo può invitare, per audizione, uno o più rappresentanti degli Affiliati.

Art. 29. Richiamo.

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal relativo Regolamento è fatto espresso richiamo alle norme di legge vigenti in materia di Associazioni.

Milano, 7 Novembre 2017

archivio statuti

statuto siapec iap

Milano, Novembre 2017

statuto siapec iap

Firenze, Ottobre 2012

Atto costitutivo siapec

Roma, Settembre 1995