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Le Segreterie Regionali Siapec

Triennio 2023-2025

Statuto Art. 22. Sezioni Regionali.

22.1. L’Associazione è organizzata perifericamente in Sezioni Regionali la cui sede è designata dal Segretario Regionale eletto.

22.2. Ogni Regione o Provincia Autonoma dispone di un Segretario e di due Consiglieri per un numero di Soci Ordinari inferiore a venti, di quattro Consiglieri per un numero da venti a quaranta, di sei Consiglieri per un numero di Soci da quaranta a sessanta, di otto Consiglieri per un numero superiore a sessanta. Qualora vi sia una aggregazione istituzionalizzata (ad esempio per Regioni e Province autonome con un numero relativo di Soci) le Sezioni potranno prevedere dei Presidenti e dei vice-presidenti in relazione al numero delle aggregazioni.

22.3. Il Segretario Regionale e i Consiglieri Regionali sono eletti con votazione a scrutinio segreto dalla Assemblea Regionale dei Soci residenti nella Regione o Provincia Autonoma con schede separate.

22.4. Il Segretario Regionale nomina tra i Consiglieri eletti un Vice-Segretario.

22.5. Sono elettori i Soci Ordinari e Juniores in regola con la quota associativa annuale.

22.6. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto con cadenza triennale nei termini indicati dal Consiglio Direttivo Nazionale; è ammessa una sola delega per ciascun Socio votante.

22.7. Il verbale delle assemblee elettive regionali e l’esito delle votazioni devono essere trasmessi al Consiglio Direttivo Nazionale per la ratifica.